La mediazione civile e commerciale tra le procedure di ADR
La mediazione è un procedimento consensuale di negoziazione.
Questo tipo di procedimento offre il grande vantaggio di fondarsi sulla natura collaborativa di ciascuna parte nei confronti dell’altra, di approfondire i rispettivi obiettivi da raggiungere definendo forme di accordo efficaci nel tempo implementando soluzioni che neppure un Tribunale può imporre.
L’efficacia della mediazione.
L’accordo sottoscritto in esito ad un procedimento di mediazione secondo il D.Lgs. n. 28/2010, costituisce titolo esecutivo ad ogni effetto di legge.
Tempi ridotti.
La durata massima è di 90 giorni, prorogabili solo su accordo delle parti.
Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione della domanda di mediazione presso l’Organismo compilando un format all’uopo già predisposto e disponibile on line https://www.accademiadr.it/istanza-di-mediazione/ indicando la sede di Conegliano (competente per Treviso e provincia).
Costi certi e prevedibili.
Il procedimento di mediazione ha costi predeterminati e calmierati, fissati dal D.M. 180/2010 (cfr. tabella https://www.accademiadr.it/costi-mediazione, c.d. indennità di mediazione, inferiori a quelli di un processo civile.
Materie obbligatorie.
Per alcune materie il tentativo di mediazione è una fase obbligatoria prima di iniziare l’eventuale contenzioso giudiziale. Tra queste, vi sono i conflitti in materia di contratti di locazione, affitto d’azienda, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, contratti bancari, assicurativi e finanziari, diritti reali, condominio, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, responsabilità medica.
Vantaggi fiscali.
Tra i vantaggi, il più rilevante è l’esenzione di l’esenzione di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi, quindi, le imposte ipotecarie e catastali in caso di accordi aventi ad oggetto immobili e, più in generale, diritti reali, nonché l’esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Riservatezza.
Tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel procedimento di mediazione sono tenuti a mantenere la riservatezza sia in merito alla sua effettuazione che alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese nel corso di tutta la procedura.
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