L’evoluzione della giurisprudenza sul procedimento della mediazione: dalla necessità della presenza personale delle parti, al ruolo attivo del mediatore e alle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Alcuni esempi:
Tribunale di Busto Arsizio 10.02.2021
Il Giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia bancaria [come peraltro per le successioni ereditarie, le divisioni, la responsabilità medica, i patti di famiglia, per citarne alcune] sottolinea che:– è obbligo delle parti presentarsi personalmente al primo incontro programmatico, con l’assistenza del proprio difensore;
– il rifiuto di proseguire nel tentativo di mediazione, senza giustificato motivo, può costituire causa di improcedibilità della domanda giudiziale;
– è compito del mediatore adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, compreso il contatto informale con ciascun difensore. Trib Monza 05.02.2021 Interessante rilievo del Giudice che, tra le motivazioni per le quali dispone il rinvio delle parti al procedimento di mediazione civile e commerciale, sottolinea che “la natura specifica dei rapporti tra le parti (le quali sono legate da rapporti contrattuali da lungo tempo), rende opportuno tentare di preservare un pacifica relazione, attraverso una soluzione condivisa del contrasto”. Questo è esattamente lo spirito della mediazione! Cass. Civ. sez. III 27.03.2019 n. 8473 “Si può osservare che la novella del 2013, introducendo la presenza necessaria dell’avvocato esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si chiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale ed umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di la delle pretese giuridiche avanzate” P.S. Ricorda: la Dea della giustizia, oltre a essere bendata e a portare, in una mano, la tanto rassicurante bilancia, nell’altro mano impugna una spada. Se vuoi affidarti alla #giustizia del tribunale, dovrai attraversare tutte le fasi del conflitto e la relazione terminerà. Se, invece, vuoi affidarti alla #giustiziaconsensuale della mediazione civile e commerciale, potrai rinnovare e rinegoziare le relazioni commerciali che, oggi più che mai necessitano di soluzioni rapide, efficaci e durature nel tempo. #giustiziaconsensuale